In questo periodo, anche alla luce della vicenda Icardi-Inter-Wanda Nara, tiene banco l’attività degli agenti di calciatori. La Figc, dopo aver recepito la direttiva della Fifa e aver liberalizzato l’albo dei procuratori, ha reinserito un elenco provvisorio con coloro che prima del 2015 avevano sostenuto l’esame. Tuttavia, con un apposito e qualificato parere, il Consiglio Nazionale dell’Ordine Forense ha spiegato come l’Avvocato, regolarmente iscritto all’albo e con l’esame di Stato sostenuto, sia già un procuratore naturale e posso tutelare gli interessi dei suoi assistiti nella stipula di ogni genere di contratto, siano essi sportivi o meno.
L’Associazione Avvocati Calcio chiede di sapere se l’Avvocato iscritto nell’Albo possa «legittimamente (anche in assenza di specifica previsione da parte della Figc) assistere calciatori e società legati alla Figc da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall’ordinamento forense», e se a tal fine sia tenuto all’iscrizione nel relativo Registro tenuto presso la Figc e disciplinato dal Regolamento pubblicato dalla stessa Figc con C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015. L’Associazione chiede altresì di sapere se l’avvocato che in tal modo eserciti tale attività possa farlo con libertà di forme contrattuali e se sia tenuto a depositare presso la medesima Federazione il mandato ricevuto dal cliente.
Risponde il Consiglio Nazionale Forense (relatore Salazar) con il parere numero 83 del 17 luglio 2015.
Premette il richiedente che il richiamato regolamento, nel sostituire il previgente Regolamento Figc in tema di procuratori sportivi, non riproduce la previsione di cui all’art. 5 di esso, che esplicitamente sottraeva gli avvocati dall’obbligo di ottenere la licenza rilasciata dalla Figc, ai fini di esercitare l’attività di procuratore sportivo. Vale rilevare, peraltro, che questa Commissione si era pronunciata in relazione alla richiamata disposizione con i pareri n. 10/2008 e 16/2005, ritenendo la piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell’attività di procuratore sportivo.
Il parere è reso nei seguenti termini.
Osserva la Commissione, che l’attività di procuratore sportivo consiste nell’opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore: resta pertanto impregiudicato il diverso profilo della preclusione all’avvocato – a termini di legge – di ogni attività di intermediazione riconducibile all’attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c.
Trova invece applicazione, nel caso di specie, il comma 6 dell’art. 2 legge n. 247/12 che riserva agli avvocati l’attività professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale. In assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell’attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l’art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla Figc. Non vi è pertanto alcun ostacolo all’esercizio libero dell’attività in esame da parte dell’avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l’iscrizione all’albo forense legittima ex se l’avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione.
Trattandosi di attività liberamente esercitabile dall’avvocato nell’ambito dispositivo dell’art. 2, comma 6, della legge n. 247/12, deve ritenersi pacificamente applicabile il principio di libertà contrattuale, alle condizioni di cui all’art. 13 della medesima legge, come espressione del più generale principio di libertà professionale, riconosciuto dagli artt. 2, 4, 36 e 41 della Costituzione, letti, anche in virtù dell’art. 117, comma 1, Cost., alla luce dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con riferimento specifico all’obbligo di utilizzare moduli contrattuali predisposti dalla Figc, si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce elemento tipico della qualificazione professionale dell’avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata libertà professionale e contrattuale, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di prestazione professionale, nel pieno rispetto della legge e delle altre norme giuridiche.
Quanto, infine, alla configurabilità in capo all’avvocato di un obbligo di deposito del mandato presso la Figc, si osserva che tale obbligo non sussiste, posto che l’ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie.
Nulla vieta che le parti convengano liberamente, nel quadro del rapporto contrattuale tra loro esistente, di delegare a tal fine l’avvocato, sulla base di apposita clausola stipulata in sede di conferimento dell’incarico (che correttamente avverrà nelle forme del contratto di patrocinio, figura distinta dalla procura ad litem: cfr. Cass. Civ. sez. II, 29.8.14, n. 18450).