Ecco il testo integrale dei deferimenti decisi dalla Procura Federale in seguito all’inchiesta della Procura di Napoli del 2012.
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all’Ufficio della Procura Federale in data 26.02.2016, disposto con provvedimento del 29 marzo 2016, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. la riapertura delle indagini ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
1) Sig. Guglielmo Stendardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito in data 16.12.2011 e valido fino al 15.12.2013, mentre lo stesso agente assisteva di fatto la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., senza il conferimento di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il citato calciatore e la predetta Società in data 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito in data 16.12.2011 e valido fino al 15.12.2013, mentre lo stesso agente assisteva di fatto la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A, senza il conferimento di formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il citato calciatore e la predetta società in data 11.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi senza
Roma, 28 ottobre 2016
conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto del 14.02.2014 con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art.21 comma 5 del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F. per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi al quale aveva conferito rituale mandato fosse indicato nei contratti stipulati con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. in data 18.01.2012 e in data 11.08.2012;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 1 e 5 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dal 01/04/15, per essersi avvalso dell’opera professionale del Procuratore Sportivo Sig. Pasquale Gallo in carenza di apposito contratto di rappresentanza conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto del 9.10.2015 con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;
2) Sig. Vincenzo Rispoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. ( art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma, 1 e 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Sig. Michele Arcari in assenza di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Brescia Calcio S.p.A. dell’1.10.2011;
3) Sig. Michele Arcari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società Brescia Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la società Brescia Calcio S.p.A. del 20.1.2010;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la società Brescia Calcio S.p.A. dell’1.10.2011;
4) Sig. Matteo Paro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e Vicenza Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre costui assisteva le società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e Vicenza Calcio S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del citato calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.08.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, mentre costui assisteva anche le società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e Vicenza Calcio S.p.A. in forza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del citato calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 22.07.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
5) Sig. Alessandro Zarbano, all’epoca dei fatti Amministratore delegato del Genoa Cricket & Football Club S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 22.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto di trasferimento del calciatore Matteo Paro dal Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla Vicenza Calcio S.p.A. stipulato in data 22.7.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Ciro Immobile, in assenza di
formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 29.1.2012, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Ciro Immobile in data 29.1.2012;
6) Sig. Sergio Cassingena, all’epoca dei fatti Presidente della Società Vicenza Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro, nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.
7) Sig. Dario Cassingena, all’epoca dei fatti Consigliere delegato con poteri di rappresentanza della società Vicenza Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Matteo Paro,
nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del predetto calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 12.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
8) Sig. Domenico Danti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la A.C. Siena S.p.A., la Reggina Calcio S.p.A., la Vicenza Calcio S.p.A. e la Ternana Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva indebitamente anche la Reggina Calcio S.p.A., nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la menzionata Società del 31.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’ art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto del 24.6.2011 con la società Vicenza Calcio S.p.A.;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ternana Calcio S.p.A., nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il calciatore e la nominata società in data 3.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 l 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Alessandro Moggi, al
quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Ternana Calcio S.p.A. del 3.1.2012;
9) Sig. Francesco Zadotti all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della Ternana Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi in assenza di formale mandato conferito, mentre il medesimo agente assisteva, in forza di rituale mandato, anche il Sig. Domenico Danti nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra i citati calciatore e società del 03.01.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
10) Sig. Vincenzo Leonardi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver svolto la propria opera in favore della Juventus F.C. S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, mentre l’agente Alessandro Moggi rappresentava di fatto il sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato, nell’ambito della stipulazione dei contratti tra il citato calciatore e la suddetta società del 6.11.2007 e del 6.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con l’agente sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12/10/10, data pattuita per l’ultimo pagamento);
11) Sig. Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus F.C. S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Vincenzo Leonardi, in forza di mandato
ritualmente conferito, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi rappresentava il sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 6.11.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Leonardi e il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l’ultimo pagamento);
12) Sig. Alessio Secco, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Juventus F.C. S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Vincenzo Leonardi, in forza di mandato ritualmente conferitogli, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi rappresentava di fatto il sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società F.C. Juventus S.p.A. del 6.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Leonardi ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l’ultimo pagamento);
13) Sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08//04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’Agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso agente assisteva di fatto anche il sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. del 7.5.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
14) Sig. Francesco Tavano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Livorno Calcio s.r.l.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato mentre il medesimo assisteva anche la società A.C. Livorno Calcio s.r.l., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 5.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l’ultimo pagamento delle competenze dell’agente);
15) Sig. Aldo Spinelli all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società A.C. Livorno Calcio s.r.l.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15 comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Francesco Tavano, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società A.C. Livorno Calcio s.r.l. del 5.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.10.2010, data pattuita per l’ultimo pagamento delle competenze dell’agente);
16) Sig. Massimo Oddo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la A.C. Milan S.p.A. e la U.S. Lecce S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza
di tale agente all’epoca dei fatti, mentre l’Avv. Marco Sommella, che era stretto collaboratore del sig. Moggi, prestava la propria attività professionale in favore della A.C. Milan S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 21.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Sommella ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
17) Sig. Ciro Immobile, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Juventus F.C. S.p.A. ed la Genoa Cricket & Football Club S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo agente assisteva anche la società Genoa Cricket & football Club S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e citata società del 29.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
18) Sig. Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interesse, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Siena S.p.A. del 12.5.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore di quest’ultima società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 24.4.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20 commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in assenza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Emanuele Calaiò nell’ambito della
stipulazione del contratto tra tale calciatore e la S.S. Calcio Napoli S.p.A. del 17.1.13, nonostante la prestazione di attività da parte dell’agente sig. Riccardo Calleri nell’ambito del medesimo accordo in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con il sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori in una situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del sig. Salvatore Aronica nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società U.S. Città di Palermo S.p.A. del 31.1.2013, nonostante la prestazione di attività professionale da parte dell’agente Sig. Riccardo Calleri nell’ambito del medesimo accordo in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con il sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Chievo Verona s.r.l. del 10.1.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata società in esecuzione di una scrittura privata (dichiarazione di debito) del 10.01.2007 per effetto della quale la A.C. Chievo Verona s.r.l. ha provveduto ai relativi pagamenti in favore dell’agente del calciatore sollevando quest’ultimo dall’obbligo di pagamento cui sarebbe stato tenuto per via del mandato in essere (violazione continuata fino al 11.04.2011, data pattuita per l’ultimo pagamento);
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20, commi, 2, 5 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per aver operato quale agente di calciatori, peraltro all’epoca sospeso, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di mandato conferitogli in data 23.12.2008, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Cesena s.p.a. del 20.07.2010, nonostante la prestazione di attività ai sensi del primo comma dell’art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori, nell’ambito del medesimo accordo e in favore della citata società in virtù di formale incarico conferito, da parte dell’Avv. Marco Sommella che era suo stretto collaboratore, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; tra l’Avv. Sommella ed il sig. Moggi, infatti, era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 8, e 20 commi, 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di mandato conferitogli, gli interessi del Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Siena S.p.A. del 31.01.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata società, dalla quale pure aveva ricevuto formale mandato in data 25.01.2012;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.1.2012 tra il Sig. Erjon Bogdani e la società A.C. Siena S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nonostante la sospensione della sua licenza all’epoca dei fatti, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Matteo Paro nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con la società Vicenza Calcio S.p.A. del 12.08.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative e accordo anche in favore delle due citate società in esecuzione di due scritture private (riconoscimenti di debito) dell’11.8.2010;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16,
commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del sig. Matteo Paro nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla società Vicenza Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con la società Vicenza Calcio S.p.A. del 22.7.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime trattative ed accordo anche in favore delle due citate società, dalle quali entrambe aveva ricevuto formale mandato rispettivamente in data 30.6.2011 (Genoa) ed in data 16.7.2011 (Vicenza);
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto di trasferimento del calciatore Matteo Paro dalla Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla Vicenza Calcio S.p.A. stipulato in data 22.7.2011, benché avesse ricevuto formale mandato dalla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nella trattativa finalizzata alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Stendardo dalla società S.S. Lazio S.p.A. alla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto di prestazione sportiva con quest’ultima società del 18.01.2012, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in esecuzione di formale mandato ricevuto in data 16.12.2011, gli interessi del Sig. Guglielmo Stendardo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. del 18.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata società, dalla quale pure aveva ricevuto formale mandato in data 14.1.2012;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nei
contratti stipulati in data 18.1.2012 ed 11.8.2012 tra il Sig. Guglielmo Stendardo e la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., dal quale aveva ricevuto formale mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Guglielmo Stendardo, in carenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra tale calciatore e la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. del 14.2.2014;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente calciatore, nonostante la sospensione della sua licenza all’epoca dei fatti, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Domenico Danti nelle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società A.C. Siena S.p.A. alla società Reggina Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 31.8.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della Reggina Calcio S.p.A., dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore di Domenico Danti in assenza di formale mandato conferito, nelle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra il predetto calciatore e la Vicenza Calcio S.p.A. del 24.06.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale Agente di calciatori, nella trattativa finalizzata alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Danti dalla società Vicenza Calcio S.p.A. alla società Ternana Calcio S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto di prestazione sportiva con quest’ultima
società del 3.1.2012, in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in esecuzione di formale mandato ricevuto in data 16.12.2011, gli interessi del predetto calciatore Domenico Danti nonostante la prestazione di fatto della propria opera professionale nell’ambito delle medesime trattative e accordo anche in favore della citata società Ternana Calcio S.p.A., in assenza di formale mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma, 1 delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto tra il sig. Domenico Danti e la società Ternana Calcio S.p.A. stipulato in data 3.1.2012, benché avesse ricevuto formale mandato dal nominato calciatore;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’ art. 10, comma 1, e dall’art. 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore sig. Nicola Legrottaglie in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra il citato calciatore e la società Juventus F.C. S.p.A. datati 6.11.2007 e 6.10.2008, nonché ancora, sempre nell’ambito della stipula dei sopradetti contratti, per essersi fatto indebitamente supportare dall’agente Vincenzo Leonardi, il quale rappresentava la Juventus F.C. S.p.A., in forza di mandati ritualmente conferitigli il 29.10.2007 ed il 02.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con l’agente Vincenzo Leonardi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all’art.16, comma 1, e all’art. 20, commi 2 e 9,del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del calciatore sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Milan S.p.A. del 31.1.2011, nonché ancora per aver, sempre nell’ambito delle medesime trattative, rappresentato e curato gli interessi anche della A.C. Milan S.p.A., in esecuzione di formale mandato conferitogli in data 26.01.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) dell’ art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti
di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.01.2011 tra il sig. Nicola Legrottaglie e la A.C. Milan S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula dei contratti tra tale calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. datati 26.8.2011 e 7.5.2013, nonché ancora per aver, sempre nell’ambito delle medesime trattative, rappresentato e curato gli interessi anche della società Catania Calcio S.p.A., in esecuzione di formali mandati conferitigli, così operando in una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 26.8.2011 tra il sig. Nicola Legrottaglie e la società Catania Calcio S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art.10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del sig. Marek Jankulovski nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Milan S.p.A. del 22.1.2009, nonostante la sospensione della sua licenza e prestando di fatto la propria opera professionale anche in favore della citata società, con ciò determinando una situazione di conflitto d interessi (violazione continuata fino al 18.01.2011, data della fattura n. 1/2011 emessa per il pagamento delle competenze dell’agente);
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Giuseppe Sculli in assenza di
formale mandato conferito, nell’ambito del trasferimento e della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la S.S. Lazio S.p.A. del 18.1.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi del sig. Giuseppe Sculli nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla S.S. Lazio S.p.A. al Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 18.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito della medesima trattativa anche in favore della S.S. Lazio S.p.A., dalla quale aveva ricevuto formale mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’ art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 18.1.2012 tra il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ed il sig. Giuseppe Sculli, calciatore dal quale aveva ricevuto formale mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Giuseppe Sculli, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra tale calciatore e il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 31.1.2014;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Pasquale Foggia nell’ambito delle trattative finalizzate alla cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di tale calciatore dalla società S.S. Lazio S.p.A. alla società U.C. Sampdoria S.p.A. ed alla stipula del relativo contratto con quest’ultima società del 31.8.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito delle medesime
trattative ed accordo anche in favore delle citate società, dalle quali entrambe aveva ricevuto formale mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il Sig. Pasquale Foggia e la U.C. Sampdoria S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) degli artt. 16 comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in forza di formale mandato conferitogli, gli interessi della Delfino Pescara 1936 s.r.l. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale ed il sig. Juan Fernando Quintero Paniagua del 16.7.2012, nonostante la prestazione di attività quale agente nell’ambito del medesimo accordo ed in favore del citato calciatore da parte dell’Agente Riccardo Calleri, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il sig. Moggi ed il sig. Calleri era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Ferdinando Sforzini nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la U.S. Grosseto F.C. del 20.1.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della appena citata società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 31.12.2010;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 10, comma 1, e all’art. 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Francesco Tavano nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Livorno Calcio s.r.l. del 5.7.2007, nonostante la prestazione della
propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della appena citata società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato (violazione continuata fino al 01.12.2010, data pattuita per l’ultimo pagamento);
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori, nonostante all’epoca dei fatti la sospensione della sua licenza, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Massimo Oddo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C. Milan S.p.A. del 21.7.2010, nonostante la prestazione di attività nell’ambito del medesimo accordo e in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito, da parte dell’Avv. Marco Sommella che era suo stretto collaboratore, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il sig. Moggi e l’Avv. Sommella era in essere un rapporto di collaborazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il Sig. Massimo Oddo e la società U.S. Lecce S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Ciro Immobile nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 29.1.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore dell’appena citata società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’ l’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data
29.1.2012 tra il sig. Ciro Immobile e la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 7.7.2006, nonostante la prestazione di attività nell’ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 27.9.2007, nonostante la prestazione di attività nell’ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 10.1.2008, nonostante la prestazione di attività nell’ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) e dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in
situazione di conflitto di interessi avendo curato, in virtù di formale mandato con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, gli interessi del sig. Adrian Mutu nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 6.8.2008, nonostante la prestazione di attività nell’ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società senza il conferimento di formale mandato; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
19) Sig. Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per S.S. Calcio Napoli S.p.A. ed A.C. Siena S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la società A.C. Siena S.p.A., in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la predetta società del 12.5.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività professionale di agente in favore della società S.S. Calcio Napoli S.p.A., in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri e il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
20) Sig. Giorgio Perinetti, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della società A.C. Siena S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi, 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso
formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società A.C. Siena S.p.A. del 12.5.2011, con ciò determinando situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’Agente Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato, mentre costui assisteva, in forza di formale mandato conferitogli, anche il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Siena S.p.A. del 31.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
21) Sig. Aurelio De Laurentiis, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S. Calcio Napoli S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 comma 2, 5 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Riccardo Calleri, in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale incarico conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alejandro Mazzoni, pattuendo con lo stesso a posteriori un compenso a mezzo della scrittura privata del 30.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Cristian Gabriel Chavez, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 25.8.2011, conciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alejandro Mazzoni, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Ignacio David Fideleff, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Leonardo Adrian Rodriguez in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il calciatore sig. Ignacio David Fideleff e la SSC Napoli S.p.A. del 31.8.2011;
22) Sig. Salvatore Aronica, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società U.S. Città di Palermo S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Alessandro Moggi nella gestione dei calciatori, prestava la propria attività professionale di agente in favore della U.S. Città di Palermo S.p.A., in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 31.1.13, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
23) Sig. Pierpaolo Marino, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della società S.S. Calcio Napoli S.p.A.:
– violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e dall’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Federico Pastorello, conferendo allo stesso mandato con validità dall’8.7.2009 al 31.8.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Morgan De Sanctis, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 3.8.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 28.2.2013;
– violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Ezequiel Ivan Lavezzi, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010;
24) Sig. Giovanni Sartori, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della società A.C. Chievo Verona s.r.l.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in esecuzione di scrittura privata (riconoscimento di debito) del 10.1.2007, mentre lo stesso assisteva, in forza di mandato conferito, anche il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società A.C. Chievo Verona s.r.l. del 10.1.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.04.2011, data pattuita per ultimo pagamento delle competenze dell’agente);
25) Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società A.C. Cesena S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 e 9, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Avv. Marco Sommella, in virtù di formale mandato conferito, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi assisteva, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti ed in forza di formale mandato conferitogli in data 23.12.2008, il Sig. Erjon Bogdani nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Sommella e il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente.
26) Sig. Erjon Bogdani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la A.C. Chievo Verona s.r.l., la A.C. Cesena S.p.A. e la A.C. Siena S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione quanto previsto dall’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva anche la A.C. Chievo Verona s.r.l., in esecuzione di scrittura privata (dichiarazione di debito) del 10.1.2007, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 10.1.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.04.2011, data pattuita per ultimo pagamento delle competenze dell’agente);
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, in forza di formale mandato conferitogli in data 23.12.2008, mentre l’Avv. Marco Sommella prestava la propria attività professionale in favore della società A.C. Cesena S.p.A., in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra l’Avv. Sommella ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la società A.C. Siena S.p.A., in assenza di rituale conferimento di mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto con la citata società del 31.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società A.C. Siena S.p.A. in data 31.1.2012;
27) Sig. Marek Jankulovski, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.C. Milan S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la A.C. Milan S.p.A., nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 22.1.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 18.01.2011, data di emissione della fattura n. 1/2011 per il pagamento delle competenze dell’agente);
28) Sig. Giuseppe Sculli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ed S.S. Lazio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la società S.S. Lazio S.p.A. del 18.1.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Alessandro Moggi, al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. in data 18.1.2012;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Agente sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 31.1.2014;
29) Sig. Pasquale Foggia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la S.S. Lazio S.p.A. e la U.C. Sampdoria S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la U.C. Sampdoria S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
30) Sig. Riccardo Calleri, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato di fatto, senza formale mandato conferito, gli interessi del Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Delfino Pescara 1936 s.r.l. del 16.7.2012, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente sig. Alessandro Moggi, con il quale era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente, nell’ambito del medesimo accordo prestava la propria opera professionale in favore della citata società, in virtù di formale incarico conferito;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi avendo curato, senza formale mandato, gli interessi del Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 2.7.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell’ambito del medesimo accordo anche in favore della citata società, dalla quale aveva ricevuto formale mandato in data 18.6.2012;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, nonchè dell’art. 93, comma, 1 delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 2.7.2012 tra il Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios e la Parma F.C. S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori, in forza di formale mandato conferitogli, nell’interesse della U.S. Città di Palermo S.p.A. in occasione della stipula del contratto tra la predetta società ed il calciatore Sig. Salvatore Aronica del 31.1.2013, nonostante la prestazione di attività professionale da parte dell’agente sig. Alessandro Moggi in favore del citato calciatore, in virtù di formale incarico conferitogli, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per
aver operato quale agente, in forza di formale mandato conferitogli, nell’interesse della società S.S. Calcio Napoli S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il calciatore sig. Emanuele Calaiò del 17.1.13, nonostante la prestazione di attività professionale da parte del sig. Alessandro Moggi in favore del citato calciatore, in assenza di formale incarico conferito, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
31) Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Delfino Pescara 1936 s.r.l.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Agente sig. Riccardo Calleri, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi prestava la propria attività in favore della Delfino Pescara 1936 s.r.l., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
32) Sig. Daniele Sebastiani, all’epoca di fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società Delfino Pescara 1936 s.r.l.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito, mentre il sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività di agente in favore del sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il Delfino Pescara 1936 s.r.l. ed il citato calciatore del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, posto il rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente i tra predetti agenti;
– violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alejandro Mazzoni, conferendo allo stesso incarico a mezzo di scrittura privata priva di data, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Nicolas Alexis Bianchi Arce, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Delfino Pescara 1936 s.r.l. del 3.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
33) Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Parma F.C. S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20 commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Riccardo Calleri, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la Parma F.C. S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 2.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
34) Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Parma F.C. S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Riccardo Calleri, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Parma F.C. S.p.A. del 2.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’ art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Riccardo Calleri, agente di calciatori al quale la
società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Dorlan Mauricio Pabon Rios in data 2.7.2012;
35) Sig. Ferdinando Sforzini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società U.S. Grosseto F.C.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la U.S. Grosseto F.C., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con la predetta società del 20.1.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
36) Sig. Luciano Cafaro, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con potrei di rappresentanza della U.C. Grosseto F.C.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Ferdinando Sforzini, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la U.C. Grosseto F.C. del 20.1.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
37) Sig. Marco Sommella, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi, 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver svolto la propria opera professionale in favore della società A.C. Cesena S.p.A., in forza di rituale mandato conferitogli, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi curava gli interessi del Sig. Erjon Bogdani, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Cesena S.p.A. del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Sommella ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015, per aver svolto al propria opera professionale in favore della società A.C. Milan S.p.A. in forza di rituale mandato conferitogli, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi curava gli interessi del sig. Massimo Oddo, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Milan S.p.A. del 21.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Sommella ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
38) Sig. Mutu Adrian, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.C.F. Fiorentina S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale società del 7.7.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale società del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale società del 10.1.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale società del 6.8.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
39) Sig. Cognigni Mario, all’epoca dei fatti vicepresidente con poteri di rappresentanza della società A.C.F. Fiorentina S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Adrian Mutu, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;
40) Sig. Calaiò Umberto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. dal 2.7.2012:
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per avere di fatto rappresentato e prestato attività di agente in favore del sig. Nicolas Andres Amodio, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. del 16.8.2010, senza essere stato in tale circostanza in possesso della licenza di agente, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto assisteva di fatto anche la società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per avere di fatto rappresentato e prestato attività di agente in favore del sig. Nicolas Andres Amodio, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. del 28.2.2011, senza essere stato in tale circostanza in possesso della licenza di agente, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto assisteva di fatto anche la società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;
41) Sig. Amodio Nicolas Andres, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società Portogruaro Summaga s.r.l.:
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell’attività di agente del sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato con la società Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. in data 16.8.2010, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo sig. Calaiò assisteva di fatto anche la società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento
Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell’attività di agente del sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato con la società Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. in data 28.2.2011, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo sig. Calaiò assisteva di fatto anche la società appena citata nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;
42) Sig. Chiavelli Andrea, all’epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC NAPOLI S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Federico Pastorello, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Andrea Dossena, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 7.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 13.2.2013;
43) Sig. Hernan Jorge Crespo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Internazionale Milano S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la F.C. Internazionale Milano S.p.A., con incarico conferito a mezzo di scritture private dei 16.5.2007 e 25.5.2007, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 15.6.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 29.2.2012;
44) Sig. Ghelfi Rinaldo, all’epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della F.C. Internazionale Milano S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’1.8.2006, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Hernan Jorge Crespo, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la F.C. Internazionale Milano S.p.A. del 7.8.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, in data 9.1.2013 sottoscriveva con la F.C. Internazionale Milano S.p.A. un atto di transazione per il residuo importo allo stesso spettante per le competenze maturate in relazione all’opera prestata per la stipulazione del contratto di cui al presente capo di incolpazione;
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scritture private dei 16.5.2007 e 25.5.2007, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Hernan Jorge Crespo, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la F.C. Internazionale Milano S.p.A. del 15.6.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 29.2.2012;
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Diego Alberto Milito, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la F.C. Internazionale Milano del 29.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 19.12.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di due scritture private del 14.7.2010, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Diego Alberto Milito, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la F.C. Internazionale Milano del 9.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 21.1.2013;
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Thiago Motta, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la F.C. Internazionale Milano dell’1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 6.2.2012;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Danilo Sebastian Mendez, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’11.1.2013, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Hugo Armando Campagnaro, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la F.C. Internazionale Milano dell’1.2.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
45) Sig. Diego Alberto Milito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la F.C. Internazionale Milano S.p.A., con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 29.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 19.12.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la F.C. Internazionale Milano S.p.A., con incarico conferito a mezzo di due scritture private del 14.7.2010, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 9.8.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 21.1.2013;
46) Sig. Thiago Motta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la F.C. Internazionale Milano S.p.A., con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società dell’1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 6.2.2012;
47) Sig. Hugo Armando Campagnaro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Danilo Sebastian Mendez, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la F.C. Internazionale Milano S.p.A., con incarico conferito a mezzo di scrittura privata dell’11.1.2013, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società dell’1.2.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
48) Sig. Lavezzi Ezequiel Ivan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSC Napoli S.p.A.:
– per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la SSC Napoli S.p.A., anch’essa in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010;
49) Sig. Denis Gustavo German, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.:
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Leonardo Adrian Rodriguez, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in forza di mandato conferito con scrittura privata del 19.8.2011, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
50) Sig. Pietro Lo Monaco all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio S.p.A. e della società U.S. Città di Palermo s.p.a.
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9,
del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. del 26.08.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I:F. per non essersi assicurato che il nominativo delll’agente Alessandro Moggi al quale al società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Nicola Legrottaglie del 26.08.2011;
– per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi e che prestava la propria attività in favore della società U.S. Città di Palermo s.p.a. in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Salvatore Aronica, in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 03.01.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Calleri e il Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
51) Sig. Specchia Giammario, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della società Portogruaro Summaga s.r.l.;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione
a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell’attività di agente del sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla società dallo stesso rappresentata con il calciatore sig. Nicolas Andres Amodio in data 16.8.2010, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;
– per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell’attività di agente del sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla società dallo stesso rappresentata con il calciatore sig. Nicolas Andres Amodio in data 28.2.2011, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;
52) società F.C. Internazionale Milano S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Rinaldo Ghelfi;
53) società F.C. Juventus S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Jean Claude Blanc ed Alessio Secco;
54) società S.S. Calcio Napoli S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Pierpaolo Marino ed Andrea Chiavelli;
55) società U.S. Città di Palermo S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Pietro Lo Monaco;
56) società A.C. Chievo Verona s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Giovanni Sartori;
57) società Geona Cricket & Football Club S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Alessandro Zarbano;
58) società Delfino Pescara 1936 s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Antonio Sebastiani;
59) società Catania Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine alle condotte poste in essere dal proprio tesserato con potere di rappresentanza sig.ri Pietro Lo Monaco ed in ordine agli addebiti contestato al proprio dirigente con potere di rappresentanza sig. Sergio Gasparin;
60) società A.C. Cesena S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli;
61) società Ternana Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Francesco Zadotti;
62) società Vicenza Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Dario e Sergio Cassingena;
63) società Livorno Calcio s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Aldo Spinelli;
64) società U.S. Grosseto F.C. s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Luciano Cafaro;
65) società Reggina Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine alle condotte poste in essere dal Sig. Pasquale Foti.