Giudice Sportivo Lega serie A, 13 settembre 2016: 3ª giornata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 13 settembre 2016
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 10-11-12 settembre 2016 – Terza giornata andata
Atalanta-Torino 2-1 , Bologna-Cagliari 2-1, Chievo Verona-Lazio 1-1, Empoli-Crotone 2-1, Genoa-Fiorentina sospesa per impraticabilità campo, Juventus-Sassuolo 3-1, Milan-Udinese 0-1, Palermo-Napoli 0-3, Pescara-Internazionale 1-2, Roma-Sampdoria 3-2.
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 settembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
1) SERIE A TIM Gare del 10-11-12 settembre 2016 – Terza giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. CHIEVO VERONA-Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.52 del 12 settembre 2016) in merito alla condotta del tecnico Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9’ del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il Sig. Rolando Maran, allenatore del Chievo Verona, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, articolata in due locuzioni, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P .Q.M.
delibera di sanzionare l’allenatore Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
a) SOCIETÀ
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Napoli e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 e 5 comma 7 CGS, per le dichiarazioni lesive rese dal presidente dott. Massimo Ferrero.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta d’acqua; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
ALVAREZ Ricardo Gabriel (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, proferito un’espressione ingiuriosa con tono minaccioso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DUSSENNE Noe Georges (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
STORARI Marco (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE
DE ROSSI Daniele (Roma).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE
BOVO Cesare (Torino), CESAR Bostjan (Chievo Verona), DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese), GYOMBER Norbert (Pescara), HETEMAJ Perparim (Chievo Verona), IONITA Artur (Cagliari), RADU Stefanel Daniel (Lazio).
AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE
ACQUAH Afriyie (Torino), AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese), ARMERO Pablo Estifer (Udinese), BACCA AHUMADA Carlos Arturo (Milan), BARELLA Nicolo (Cagliari), BASTA Dusan (Lazio), CRISETIG Lorenzo (Crotone), CROCE Daniele (Empoli), EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Juventus), GAZZOLA Marcello (Sassuolo), MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio), NAVAL DA COSTA Joao Mario (Internazionale), NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma), PAROLO Marco (Lazio), PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio), PERICA Stipe (Udinese), REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Cagliari), RICCI Federico (Sassuolo), SALA Jacopo (Sampdoria), TOLOI Rafael (Atalanta).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE
DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese).
AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE
DZEMAILI Blerim (Bologna), PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta).
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per aver, al 32’ del primo tempo, protestato in maniera plateale avverso una decisione arbitrale, calciando con violenza una bottiglietta d’acqua semipiena in direzione della propria panchina, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere proferito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara.
AMMONIZIONE
GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per essere, al 41’ del secondo tempo, uscito reiteratamente dall’area tecnica nonostante i richiami; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMENDA DI € 5.000,00
FERRERO Massimo (Sampdoria): per dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale, a norma dell’art. 5 commi 5 e 6, lett. b) e d) CGS; infrazione rilevata dai rappresentanti della Procura federale.
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 13 SETTEMBRE 2016
IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta