T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sentenza 15062016, n. 6899
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2016, proposto da Soc U.C.D.P. Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;
contro
Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, Via G.Pisanelli, 2; Collegio di Garanzia dello Sport, Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio;
nei confronti di
Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Ferrari, Matilde Rota, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; Lega Nazionale Professionisti Serie A;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari,
della decisione del Collegio di Garanzia del 16.12.2015 n. 71 (con motivazioni notificate via PEC il 5.1.2016), emessa a seguito del procedimento promosso dal Palermo nei confronti della LNPB e della LNPA; ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Lega Nazionale Professionisti Serie B;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia del 16.12.2015 n. 71, emessa a seguito del procedimento promosso dal Palermo nei confronti della LNPB e della LNPA, evidenziando quanto segue.
La parte ricorrente, in particolare, ha contestato la decisione n. 71/15 con la quale il CONI ha dichiarato tardivo il ricorso n. 87/15 proposto dalla Soc. US Città di Palermo SpA avverso la richiesta della Lega Serie B di addebitare alla Società ricorrente la somma di Euro 1.500.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la Lega di Serie A distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi.
Tale pretesa, secondo parte ricorrente, è identica ad altra richiesta giudicata illegittima dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Nel caso di specie, il ricorso indicato è stato giudicato tardivo in applicazione del termine di 30 giorni di cui agli artt. 54 e 59 del Codice di Giustizia Sportiva che, secondo parte ricorrente, andrebbe applicato alle impugnazioni dinanzi al Collegio di garanzia aventi ad oggetto le decisioni emesse dagli organi di giustizia sportiva operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, e non anche alla contestata decisione della Lega Serie B.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili: violazione e falsa applicazione dell’art. 59 C.G.S. del CONI; assenza di legittima causa nella pretesa della Lega di Serie B e violazione dello Statuto Lega Serie B.
In giudizio si sono costituiti la FIGC, il CONI e la Lega di Serie B, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, le parti resistenti hanno prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza dell’operato del Collegio di garanzia e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
Alla camera di consiglio del 5.4.2016, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
All’udienza del 14 giugno 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Al riguardo, si condivide la tesi di parte resistente secondo la quale la materia oggetto di causa riguarda diritti soggettivi disponibili e questioni meramente patrimoniali sicché; non rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ma, in quello del giudice ordinario.
Infatti, il Collegio di Garanzia, esercitando una funzione residuale, ha deciso la controversia in unico grado di merito, esercitando funzioni di collegio arbitrale (ereditata dal preesistente Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport: cfr. la riforma della giustizia sportiva intervenuta nel 2014).
Quindi, il lodo arbitrale emesso dal Collegio di Garanzia in data 16.12.2015 è da considerare un provvedimento definitivo non impugnabile (ad eccezione dei casi di cui all’art. 829 cpc).
Ne consegue che l’organo competente a conoscere dell’eventuale invalidità di tale atto va individuato nella Corte d’Appello di Roma.
A conferma di ciò, va rilevato che il giudizio ha origine da una azione in prevenzione instaurata dal Palermo per sottrarsi al pagamento del Contributo Promozione. L’oggetto della domanda azionata dal Palermo dinanzi al Collegio di Garanzia ha natura patrimoniale, investendo un rapporto obbligatorio tra una Società di calcio (il Palermo, appunto) e la relativa Lega (nel caso di specie, la LNPB).
Controversie del genere rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto L. 19 agosto 2003, n. 220, e dell’articolo 133, co. 1, lett. z), c.p.a., il quale ultimo, riprendendo il contenuto degli altri due articoli citati, attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.
Il Contributo Promozione costituisce una obbligazione di diritto privato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria, ed ha per oggetto rapporti patrimoniali tra la società e la LNPB (associazione non riconosciuta di diritto privato). Nel caso di specie, l’ipotesi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo configurata dall’art. 3 D.L. n. 200 del 2003 e dall’art. 133 lett. z) c.p.a. è da escludere posto che la giurisdizione amministrativa comprende unicamente l’attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Cass. Civ., S.U. 23.3.2004, n. 5775): ipotesi che non ricorre nella fattispecie, il cui petitum sostanziale investe diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale, concernendo il pagamento di un contributo (il Contributo Promozione) previsto in forza della normativa interna dell’associazione LNPB.
In sostanza, non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione generale su interessi legittimi, né di giurisdizione esclusiva, tanto è vero che il Collegio di Garanzia, adìto dal Palermo, ha esercitato una funzione arbitrale (cfr. art. 1, comma I, lett. e, dello Statuto FIGC), essendo tale Organo subentrato (a seguito della riforma della giustizia sportiva del CONI, attuata mediante il nuovo Statuto ed il nuovo Codice di giustizia sportiva del CONI, adottati dal Consiglio nazionale, rispettivamente, il 11.6.2014 e il 10.2.2015) nelle funzioni in precedenza esercitate dall’Alta Corte di Giustizia sportiva (AGCS) e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) il cui procedimento aveva natura arbitrale (come riconosciuto dall’art. 12ter del previgente Statuto CONI), svolta in base ad una clausola compromissoria che, quanto al settore calcistico, era (ed è) contenuta nell’art. 30 dello Statuto FIGC.
La natura arbitrale del giudizio svolto dinanzi al TNAS, del resto, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sent. 28.7.2014 n. 3983 e TAR Lazio sent. n. 6258/2013).
Poiché a partire dalla riforma del 2014, le funzioni esercitate dal TNAS e dall’ACGS sono state devolute al Collegio di Garanzia, deve ritenersi che nell’ambito delle materie in precedenza di competenza del TNAS, il procedimento avanti al Collegio di Garanzia continua ad avere natura arbitrale, con specifico riferimento alle controversie relative a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale tra membri della FIGC o tra soggetti da questa regolati, in virtù della clausola compromissoria di cui al richiamato articolo 30 dello Statuto FIGC.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.
In applicazione dell’istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, co. 2, c.p.a. e dall’art. 59 della Legge n. 69 del 2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15062016, n. 6899
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00) Euro ciascuna, compresi gli onorari di causa;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Italo Volpe, Presidente FF Roberto Proietti, Consigliere, Estensore Rita Tricarico, Consigliere.