Giudice Sportivo Lega serie A, 30 agosto 2016: 2ª giornata

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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 30 agosto 2016

A) RISULTATI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 agosto 2016 – Seconda giornata andata

Cagliari-Roma 2-2 Crotone-Genoa 1-3 Fiorentina-Chievo Verona 1-0 Internazionale-Palermo 1-1 Lazio-Juventus 0-1 Napoli-Milan 4-2 Sampdoria-Atalanta 2-1 Sassuolo-Pescara vedi delibera Torino-Bologna 5-1 Udinese-Empoli 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 agosto 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
1) SERIE A TIM
Gare del 27-28 agosto 2016 – Seconda giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. SASSUOLO – Soc. PESCARA

Il Giudice sportivo,

letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65’ al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS,

P .Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. ************

a) SOCIETÀ

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere omesso di intervenire, nel corso del secondo tempo, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 21’ del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso nel proprio settore, tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

KUCKA Juraj (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 30° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAURINI Vincent Alain (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. NIANG Mbaye (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, non inserito in distinta, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)

PRIMA SANZIONE

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Cagliari) KURTIC Jasmin (Atalanta) PALLADINO Raffaele (Crotone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara), IZZO Armando (Genoa), PAVLOVIC Daniel (Sampdoria), PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna) RAIMONDI Cristian (Atalanta), SAPONARA Riccardo (Empoli)

PRIMA SANZIONE

ACERBI Francesco (Sassuolo), ALEESAMI Haitam (Palermo), BARBA Federico (Empoli), BIONDINI Davide (Sassuolo), BOVO Cesare (Torino), CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara) CESAR Bostjan (Chievo Verona), DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese) DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese) FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan) FERRARI Gianmarco (Crotone), FLORENZI Alessandro (Roma), FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli) GASTALDELLO Daniele (Bologna), GAZZI Alessandro Carl (Palermo), GOLDANIGA Edoardo (Palermo), GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta), GOMEZ PORTILLO Gustavo Raul (Milan), HETEMAJ Perparim (Chievo Verona), HYSAJ Elseid (Napoli), KESSIE Franck Yannick (Atalanta), KOULIBALY Kalidou (Napoli), LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Genoa), LEMINA Mario Rene J (Juventus), LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus), MURILLO CERON Jeison Fabian (Internazionale) MURRU Nicola (Cagliari), PUCCIARELLI Manuel (Empoli), RADU Stefanel Daniel (Lazio), SALAMON Bartosz (Cagliari), SALLAI Roland (Palermo), ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

KARNEZIS Orestis (Udinese), RISPOLI Andrea (Palermo), ROMAGNOLI Alessio (Milan).

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 6° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MOIOLI Mirco (Atalanta): per avere, al 43° del primo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

FAGGIANO Daniele (Palermo): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato l’operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 AGOSTO 2016

IL PRESIDENTE

Maurizio Beretta